UDO – UNITA’ D’OFFERTA SOCIALE
La Legge Regionale 3/2008, all’articolo 4, definisce le Unità di offerta sociali quali servizi aventi il compito di:
- aiutare la famiglia, anche mediante l’attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;
tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare l’interruzione della gravidanza; - promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;
- tutelare i minori, favorendone l’armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l’affido e l’adozione, nonchè prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;
- promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l’inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura;
- promuovere l’educazione motoria anche finalizzata all’inserimento e reinserimento sociale della persona;
- assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- favorire l’integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale;
- sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonchè di prevenzione del fenomeno dell’esclusione sociale.
REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. XII/ 4795 SEDUTA DEL 28/07/2025
La DGR XII/ 4795 ha introdotto nuove INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA RETE D’OFFERTA SOCIALE.
E’ possibile consultare a questo link la delibera completa.
Tra le principali modifiche mettiamo in evidenza le seguenti:
- la CPE deve essere presentata dal soggetto gestore al Comune in cui è ubicata la struttura tramite il SUAP (portale https://www.impresainungiorno.gov.it/ disponibile per tutti i Comuni dell’Ambito);
- il legale rappresentante del soggetto gestore, o suo delegato, autocertifica e sottoscrive il possesso dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni regionali stabiliti dalla L.R. 3/2008 e smi;
Si ricorda che la CPE deve essere presentata nei seguenti casi:
1. messa in esercizio di nuova unità d’offerta. Il soggetto gestore, alla data di inizio attività riferita nella CPE, dovrà garantire l’assetto minimo organizzativo anche in assenza di utenza oltre che tutti i requisiti strutturali ed il soddisfacimento delle norme igienico sanitarie ed alimentari ove pertinenti.
2. trasferimento in altra sede di unità d’offerta in esercizio, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l’attività, anche quando ciò avviene all’interno dello stesso stabile;
3. variazione della capacità ricettiva di unità d’offerta in esercizio, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza;
4. trasformazione di una unità d’offerta in esercizio in altra tipologia unità d’offerta tra quelle individuate da Regione Lombardia.
5. il subentro di un nuovo soggetto gestore.
obblighi in capo al soggetto Gestore
La normativa sottolinea gli obblighi in capo al soggetto Gestore:
- Il legale rappresentante del soggetto gestore dell’unità d’offerta sociale deve dichiarare il possesso dei requisiti del soggetto gestore previsti per l’esercizio di una unità d’offerta sociale, dei requisisti di onorabilità del legale rappresentante e dei requisiti minimi strutturali, gestionali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa regionale specifica per ogni unità d’offerta;
- il soggetto gestore deve garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale, regionale e locale vigente in particolare in materia di a) igiene e sanità pubblica comprensiva delle disposizioni inerenti agli alimenti, ove previsto; b) agibilità, così come previsti dai Regolamenti locali di igiene e/o dai Regolamenti edilizi del comune; c) barriere architettoniche; d) sicurezza degli impianti e delle strutture; e) tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; f) prevenzione degli incendi; g) trattamento e protezione dei dati personali;
- il soggetto gestore deve garantire la presenza delle figure professionali individuate nelle delibere che definiscono i requisiti di esercizio delle singole unità d’offerta sociali e assicurare che gli operatori siano in possesso dei titoli di studio e delle qualifiche idonee in relazione alle attività/funzioni svolte; garantire la coerente e corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro al personale dipendente anche qualora l’ente si avvalga di soggetti terzi; in presenza di volontari il soggetto gestore deve adempiere a quanto previsto nell’allegato 1 della dgr n. 7633 del 28 dicembre 2017 “Precisazione in merito alla figura di “volontariato” nelle unità di offerta sociali di cui alla l.r. 3/2008”;
- il soggetto gestore deve assicurare la formazione e l’aggiornamento del personale attraverso un piano formativo così come previsto nelle delibere che definiscono le singole unità d’offerta.
- Occorre inoltre allegare la planimetria quotata di norma in scala 1:100, con altezza e metratura dei locali, datata e firmata preferibilmente da un tecnico abilitato o dal legale rappresentante, con indicazione delle destinazioni d’uso dei singoli locali e dei relativi rapporti aeroilluminanti.
Consulta qui l’elenco delle unità d’offerta sociali della rete regionale (Allegato B)
ULTERIORI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
- INDICAZIONI CIRCA LE FIGURE PROFESSIONALI SOCIO EDUCATIVE CHE OPERANO NELLE UNITÀ D’OFFERTA SOCIALE DELIBERAZIONE REGIONE LOMBARDIA N° XI / 6443 Seduta del 31/05/2022 A fronte dell’evoluzione delle figure professionali e dei percorsi formativi curriculari, Regione Lombardia ha fornito un quadro di riferimento aggiornato agli enti gestori con riferimento agli operatori che possono operare in campo socioeducativo nelle unità d’offerta sociale. Consulta l‘allegato A.
E’ possibile consultare a questo link le check list dei requisiti delle distinte udo sociali