Cos’è
L’Assegno di inclusione è riconosciuto dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
A chi è destinato
L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione ai sensi del DM 13 dicembre 2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio.
Beneficio economico
- L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 000 annui, ovvero euro 7.560 annuise il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.
- Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.
- Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesie può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
Come richiederlo
L’ADI può essere richiesto a partire dal 18 dicembre 2023, onde consentire il pagamento già a partire dal mese di gennaio.
La domanda può essere presentata in modalità telematica sul portale dell’Istituto INPS, accedendo alla sezione dedicata all’ADI, oppure presso i patronati. Dal 1° gennaio sarà possibile rivolgersi anche ai Centri di Assistenza Fiscale.
Il richiedente, oltre a presentare la domanda, deve sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda.
La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.
Per informazioni è possibile rivolgersi, previo appuntamento, agli uffici del Servizio Sociale presso le sedi territoriali di Azienda Socialis:
Comuni di Motteggiana e Suzzara – 0376 1591801 – info@aziendasocialis.it
Comune di Gonzaga – 0376 526357 – 0376 526358
Comune di Moglia – 0376 511426 – 0376 511427
Comune di Pegognaga – 0376 5546302 – 0376 5546303
Comune di San Benedetto Po – 0376 623083 – 0376 623025